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Modifiche al Codice della proprietà industriale: la Legge pubblicata in GU

9 Agosto 2023 in Normativa

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 184 dell'08.08.2023, la legge n. 102 del 24 luglio 2023 che modifica il Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. n. 30 del 2005). 

Scarica il testo della Legge n. 102/2023 in vigore dal 23 Agosto 2023.

Il provvedimento, composto da 32 articoli e 3 Capi, ha la finalità di perseguire due fondamentali obiettivi:

  • il rafforzamento della competitività del sistema Paese e la protezione della proprietà industriale; 
  • la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure.

Diverse sono le novità in materia di accesso alla proprietà industriale e di gestione dei brevetti, quali, ad esempio:

  • la maggiore tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, attraverso il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi; 
  • la protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere
  • la titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca.

Per sciogliere alcuni dubbi interpretativi circa il termine finale di durata dei relativi brevetti, si precisa che il brevetto per invenzione industriale ha una durata di 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade all'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda stessa.

Come già previsto dall'articolo 60 attualmente in vigore, viene ribadito che tale brevetto non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata.

Si segnala inoltre che sono stati variati gli importi relativi all’imposta di bollo dovuta per la presentazione delle domande di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale, atti allegati e successive formalità, presso le Camere di commercio e l’Ufficio brevetti e marchi, con trasmissione telematica o consegnate su supporto informatico.

Variazione Imposta di bollo

Come chiarito dalla relazione illustrativa, l'adeguamento degli importi mira ad estendere l'utilizzo del bollo digitale, utilizzabile solo per importi pari a 16 euro e multipli, fino ad un massimo di cinque volte.

L’articolo 31 della legge modifica la misura degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo, apportando all'articolo 1, comma 1-quater, della tariffa, parte I, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le seguenti modificazioni:

  • aumento da 42,00 a 48,00 euro dell'importo dovuto per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori (art. 1, comma 1-quater, lettera a));
  • diminuzione da 20,00 a 16,00 euro dell'importo dovuto per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegatouno o più dei seguenti documenti:
    • lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;
    • richiesta di copia autentica del verbale di deposito;
    • rilascio di copia autentica del verbale di deposito (lettera a-bis));
  • diminuzione da 85,00 a 80,00 euro dell'importo dovuto per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati (lettera b));
  • aumento da 15,00 a 16,00 euro dell'importo dovuto per ogni istanza di annotazione e per tutte le altre istanze diverse da quelle richiamate nei punti precedenti (lettere c) e d)).
Allegati:

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