Scadenza del 15 Settembre 2021

OPERAZIONI STRAORDINARIE – Versamento imposta sostitutiva

15 Settembre 2021 in Scadenze

Gli esercenti attività d'impresa con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10-11-12, del D.L. n. 185/2008 devono provvedere al versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, nella misura del 16%, sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi d'impresa e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, senza alcuna maggiorazione.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche con indicazione dei seguenti codici tributo: 

  • 1821    imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 10, D.l. n. 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali   
  • 1822    imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.l. n. 185/2008 – Maggiori valori altre attività   
  • 1823    imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.l. n. 185/2008 – Maggiori valori crediti.

Le società  che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e che hanno posto in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986 (introdotto dall'art. 1, commi 46-47, della Legge n. 244/2007) devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento di aziende, fusioni e scissioni utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e con indicazione del seguente codice tributo:

  • 1126   imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di scissione, fusione e conferimento di aziende ai sensi degli artt. 172, 173, 176 del Tuir – Art. 1, commi 46 – 47, L. n. 244/2007.

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