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Trasmissione dichiarazioni fiscali: i presupposti per essere abilitati

23 Febbraio 2022 in Notizie Fiscali

Le Entrate con la Risposta a interpello n 87 del 21 febbraio forniscono una rettifica parziale ad un precedente parere riguardante i presupposti per ottenere l'abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali (articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) 

In particolare la rettifica concerne la risposta a interpello n 79 del 7 febbraio 2022 con la quale sinteticamente, si chiariva che per ottenere l'abilitazione al servizio ENTRATEL , ai soli fini dell'invio telematico delle dichiarazioni, l'attività di consulenza fiscale, deve essere effettivamente svolta con "l'abitualità".

L'agenzia, nella risposta n 87, specifica che, a parziale rettifica di quanto chiarito con la risposta all'interpello n. 956- 3591/2021, resa pubblica il 7 febbraio 2022 con il n. 79, sono coloro "che esercitano abitualmente l'attività di consulenza", quelli per i quali è richiesto il possesso della partita IVA per essere abilitati al servizio telematico Entratel, come tipo utente E10 – E 20, unitamente al possesso di un codice ATECO che consenta di qualificare l'attività esercitata come "consulenza fiscale" o attività ad essa affine.

Ricordiamo invece cosa si chiedeva nell'interpello n 79.

La società istante del caso di specie svolge:

  • in via principale, l'attività di consulenza di cui al codice ATECO 702209 (altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale), 
  • mentre in via secondaria «si occupa dell'elaborazione elettronica di dati, servizi contabili, fiscali con compilazione dei dichiarativi, di segreteria e copisteria, consultazione pubblici registri accesso e svolgimento di pratiche presso uffici pubblici e privati», attività identificata dal codice ATECO 631111. 

Essa si è avvalsa di un intermediario per la trasmissione di modelli «dichiarativi e pratiche varie», ma in futuro vorrebbe provvedere direttamente sempreché non sia necessario apporre il visto di conformità, attività di esclusiva competenza dell'intermediario. 

Tanto premesso, la società istante vorrebbe sapere:

  1. se può essere abilitata all'utilizzo dei servizi telematici ENTRATEL, 
  2. ovvero, in alternativa, se l'abilitazione possa essere chiesta dal suo amministratore unico, al quale eroga un compenso mensile.

Trasmissione dichiarazioni fiscali: i soggetti incaricati

L'agenzia innanzitutto ricorda che l'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, […], prevede che ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse: 

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; 

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico- linguistiche; 

d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; 

e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Tra gli «altri incaricati individuati con decreto» cui fa riferimento la lettera e) sopra citata, il legislatore ha incluso: 

  • le associazioni e le società semplici costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati dall'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del succitato d.P.R. n. 322 del 1998 (cfr. DM 18 febbraio 1999); 
  • le società commerciali di servizi contabili, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia posseduto dai soggetti indicati al predetto articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del DPR n. 322 del 1998 (cfr. DM 18 febbraio 1999); 
  • le società tra professionisti (s.t.p.) di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183; 
  • le "associazioni tra avvocati" e le "società tra avvocati" di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 
  • coloro «che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale»

In ogni caso, il soggetto che chiede l'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali deve essere in possesso della partita IVA.

Trasmissione dichiarazioni fiscali: i soggetti abilitati anche al visto di conformità

Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998, inoltre, possono essere autorizzati – previa apposita richiesta – a rilasciare il visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dagli stessi, ovvero, direttamente dal contribuente interessato, o anche da una società di servizi, a condizione che la maggioranza del capitale di quest'ultima sia posseduta da uno o più professionisti, e sempre che le dichiarazioni siano predisposte (e le scritture contabili tenute) sotto il controllo e la responsabilità del professionista.

L'articolo 23 del decreto n. 164 del 1999 precisa che: 

«1. I professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili. 

2. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista». 

Si ricorda, infine, che con la risoluzione n. 99/E del 29 novembre 2019, è stato espressamente precisato «l'obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione»

Trasmissione dichiarazioni fiscali: i requisiti per essere abilitati a ENTRATEL

Tanto premesso, per quanto concerne la diretta abilitazione dell'istante al servizio telematico ENTRATEL, occorre verificare se essa possa rientrare tra gli « altri incaricati individuati con decreto», di cui alla successiva lettera e), tra cui il citato DM 19 aprile 2001 include anche coloro «che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale».

Al riguardo, l'istante riferisce che la sua attività principale è quella di consulenza aziendale, riconducibile al codice ATECO 702209, mentre l'attività di "Elaborazione dati contabili" (codice ATECO 631111)  sembra sia svolta solo in via secondaria. 

Ne deriva che l'istante potrà ottenere l'abilitazione al servizio ENTRATEL – ai soli fini dell'invio telematico delle dichiarazioni – solo se l'attività di consulenza fiscale, sia effettivamente svolta con "l'abitualità" prescritta dalla normativa citata, requisito che, tuttavia, non può essere verificato in sede di interpello.

Per quanto concerne la richiesta di abilitare al servizio ENTRATEL il proprio amministratore unico per procedere alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, l'agenzia ha verificato presso le proprie banche dati che l'amministratore unico e legale rappresentante della società non è in possesso di apposita autonoma partita IVA e, conseguentemente, non rientra tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998. 

In mancanza di detti presupposti quest'ultimo non può, dunque, chiedere l'abilitazione al servizio ENTRATEL, a nulla rilevando che gli sia corrisposta una retribuzione periodica, come ordinariamente previsto nei rapporti di lavoro dipendente.

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