DIRITTO » Societa', Enti e Professionisti » Corsi Accreditati per Commercialisti

Revisori: approfondimento sul codice della crisi dalla fondazione commercialisti

19 Ottobre 2021 in Notizie Fiscali

Con notizia resa nota sul proprio sito internet la Fondazione Nazionale di ricerca dei Commercialisti presenta la pubblicazione della nuova informativa "Valutazione e Controlli" datata 12 ottobre 2021.

In particolare, nell'informativa con il seguente indice:

  • Presentazione
  • OIC (Organismo Italiano di Contabilità) 
  • OIV (Organismo Italiano di Valutazione) 
  • Principi di Revisione 
  • Controlli interni 

nella sezione Organo di controllo si affrontano le  novità normative del DL N 118/2021 recante “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”. 

Codice della crisi una novità per i revisori

In particolare, il DL n.118/2021 introduce nel nostro ordinamento la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa cui possono accedere volontariamente, e a partire dal 15 novembre prossimo, tutte le imprese, comprese quelle agricole, senza distinzione per dimensione e tipologia organizzativa. 

Nelle società in cui è prevista la nomina di un organo di controllo l’istanza può essere sollecitata dalla segnalazione dell’organo di controllo rivolta all’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 15. 

L’art. 15 DL n. 118/2021, infatti, prevede che l’organo di controllo segnali tempestivamente e per iscritto all’organo di amministrazione la sussistenza dei presupposti che consentono di presentare istanza per la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa gestita da un esperto indipendente. 

I presupposti sono individuati nello squilibrio patrimoniale o economico – finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza della società, laddove il risanamento sia ancora praticabile (ex art. 2 del d.l. n. 118/2021)

La norma precisa che la segnalazione dell’organo di controllo è motivata ed è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell’avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. 

Nel documento si cui si tratta viene infine specificato che in ogni caso, e per espressa previsione dell’art. 15, in pendenza delle trattative i sindaci continuano a svolgere la tradizionale attività di vigilanza di cui all’art. 2403 e ss. c.c. 

Occorre richiamare il secondo e ultimo comma dell’art. 15 d.l. n. 118/2021 in forza del quale, la tempestiva segnalazione all’organo amministrativo e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini dell’esonero o dell’attenuazione della responsabilità prevista dall’art. 2407 c.c.

I commenti sono chiusi