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DM costi massimi: i criteri per l’asseverazione dei costi

14 Aprile 2022 in Notizie Fiscali

In data 12 aprile 2022 il MITE ha pubblicato sul sito dell'ENEA 6 FAQ (scarica qui il file) per rispondere alle domande frequenti sul nuovo DM del 14 febbraio 2022 in vigore dal 15 aprile, recante le norme sui prezzi massimi per gli interventi di efficientamento degli edifici.

Di particolare importanza è il chiarimento relativo alla procedura da seguire per l’asseverazione della congruità delle spese che rientrano nelle tipologie regolamentate dall’Allegato A. 

Asseverazione congruità delle spese del DM Costi massimi

In particolare, la FAQ specifica che ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute è previsto che si faccia riferimento: 

  • ai prezzari individuati dal DM Requisiti tecnici, ovvero a quelli di cui all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi;
  • ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica (DM costi massimi).

Il DM costi massimi ha disciplinato che “il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A e di cui ai commi 2 e 3”.

Pertanto, la FAQ sintetizza che l’asseverazione della spesa sostenuta deve prevedere un doppio controllo:

  1. sia rispetto ai prezzari, 
  2. sia rispetto al DM costi massimi.

Viene chiarito che:

  • il controllo rispetto ai prezzari comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto all’opera compiuta (fornitura e installazione); 
  • il controllo rispetto al DM costi massimi comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto alla sola fornitura dei beni. In proposito si legga: Prezziario bonus edilizi: cosa è incluso nei massimali?

La spesa ammissibile asseverata sarà quindi pari al valore minore tra:

  • quella derivante dai due controlli 
  • e la spesa sostenuta, 

così come riportato nella tabella seguente MITE

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