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Credito d’imposta transizione 5.0: tutte le regole

26 Marzo 2024 in Notizie Fiscali

Viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 marzo il Decreto n 19/2024 con ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR.

Tra le altre norme, l'art 38 reca un nuovo credito di imposta per le imprese denominato transizione 5.0, vediamo a chi spetta e per quali investimenti.

Credito d’imposta transizione 5.0: che cos’è

Con l'articolo 38 del nuovo decreto PNRR si prevede, al fine di sostenere il  processo di  transizione digitale  ed energetica delle imprese di istituire il Piano Transizione 5.0. 

A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato  di  soggetti non residenti,  indipendentemente  dalla  forma  giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e  2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto,  nei limiti delle risorse disponbili un  credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli  investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite dal decreto.

Credito d’imposta transizione 5.0: gli esclusi

Il credito d'imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione  coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuita' aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio  decreto 16  marzo  1942,  n.  267, dal  codice  della  crisi  d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione  di  una  di tali situazioni.  

Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla  sicurezza nei  luoghi di  lavoro applicabili in  ciascun  settore e  al  corretto  adempimento  degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 

Credito d’imposta transizione 5.0: investimenti ammessi

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016,  n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite  gli  stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici  della struttura produttiva localizzata nel  territorio  nazionale,  cui  si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei  consumi  energetici  dei  processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.  

Rientrano tra i beni  di  cui all'allegato  B  alla  legge  11  dicembre  2016,  n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:  

  • a)  i software, i  sistemi, le  piattaforme o  le applicazioni  per l'intelligenza degli  impianti  che  garantiscono  il   monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici  e  dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di  efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione  dei  dati  anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); 
  • b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a). 

Nell'ambito dei  progetti  di  innovazione che conseguono  una riduzione dei consumi energetici nelle misure e  alle condizioni  previste dal decreto, sono inoltre agevolabili: 

  • a)  gli  investimenti  in  beni   materiali  nuovi  strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energiada fonti  rinnovabili  destinata  all'autoconsumo,  a  eccezione   delle biomasse, compresi  gli  impianti  per  lo  stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento  all'autoproduzione  e all'autoconsumo  di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili  esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023,  n.  181.  Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120  per  cento  e  140  per cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.  181, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione  rilasciata  dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle  lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12;  
  • b) le  spese  per   la  formazione  del  personale   previste dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate  all'acquisizione  o  al consolidamento delle competenze nelle tecnologie  rilevanti  per  la transizione digitale  ed  energetica  dei  processi  produttivi,  nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al  massimo  di 300 mila euro, a condizione che le attivita' formative siano  erogate da soggetti  esterni  individuati  con  decreto  del  Ministro  delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalita' ivi stabilite. 

Credito d’imposta transizione 5.0: ammontare del credito

Il credito d'imposta è riconosciuto:

  • nella  misura del 35  per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5  milioni di euro, 
  • nella misura del 15 per  cento  del  costo,  per  la  quota  di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro 
  • nella  misura  del 5 per  cento  del  costo,  per  la  quota  di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo  di costi ammissibili pari a 50 milioni di  euro  per  anno  per  impresa beneficiaria. 

Per gli investimenti effettuati mediante  contratti  di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore  per l'acquisto  dei  beni. 

Credito d’imposta transizione 5.0: presenta la domanda

Per l'accesso al beneficio,  le imprese presentano, in  via telematica,  sulla  base  di  un  modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei  Servizi  Energetici s.p.a  (GSE),  la documentazione di cui al comma 11 unitamente ad una  comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e  il costo dello stesso. 

Il soggetto gestore, previa verifica della completezza della  documentazione,  trasmette  quotidianamente,  con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco delle imprese che  hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa.

Il beneficio è subordinato alla  presentazione di apposite certificazioni rilasciate da  un valutatore indipendente, secondo criteri e modalita' individuate con il  decreto  del  Ministro  delle imprese e del made  in  Italy  di  cui  al  comma 17, che rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento  e al completamento degli investimenti, attestano: 

  • a) ex ante, la  riduzione  dei  consumi  energetici  conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4; 
  • b) ex  post,  l'effettiva   realizzazione   degli   investimenti conformemente a quanto previsto dalla  certificazione  ex  ante. Con decreto  sono individuati  i  requisiti,  anche  in termini    di    indipendenza,    imparzialita',    onorabilita'    e professionalita',  dei  soggetti  autorizzati   al   rilascio   delle certificazioni.  

Tra  i soggetti abilitati  al rilascio delle certificazioni sono compresi, in  ogni  caso: 

  • i)  gli  Esperti  in Gestione dell'Energia  (EGE)  certificati  da  organismo  accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; 
  • ii) le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI  11352.

Per le  piccole  e  medie  imprese, le  spese sostenute  per adempiere all'obbligo di certificazione  di  cui  al  comma  11 sono riconosciute in aumento del credito  d'imposta  per  un  importo  non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di  cui  al comma 7. 

Il credito  d'imposta è utilizzabile esclusivamente  in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025,  presentando  il  modello F24 unicamente  tramite  i  servizi telematici  offerti  dall'Agenzia  delle  entrate  pena  il   rifiuto dell'operazione di versamento.

 L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data e' riportato in avanti ed è utilizzabile in  cinque quote annuali di pari importo.  

L'ammontare del  credito  d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo utilizzabile ai sensi del comma 10, pena lo scarto dell'operazione di  versamento.

Con decreto del Ministro delle imprese e  del  made in italy, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle finanze, sentito il Ministro dell'Ambiente e della  sicurezza  energetica,  da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto e sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni con particolare riguardo: 

  • a)  al  contenuto  nonche'  alle  modalita'  e  ai   termini   di trasmissione   delle   comunicazioni,    delle    certificazioni    e dell'eventuale  ulteriore  documentazione  atta   a   dimostrare   la spettanza del beneficio, ivi  compresa  l'attestazione dell'avvenutaninterconnessione dei beni al  sistema  aziendale  di  gestione  della produzione o  alla  rete  di  fornitura, della  congruita'  e  della pertinenza delle spese sostenute; 
  • b) ai criteri per  la  determinazione  del  risparmio  energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al comma 9; e dell'esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti; 
  • c) alle procedure di fruizione del credito d'imposta, nonche'  di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte  a  garantire  il rispetto della normativa nazionale ed europea; 
  • d) alle modalita'  finalizzate  ad  assicurare  il  rispetto  del limite di spesa di cui al comma 21; 
  • e)  all'individuazione  dei  requisiti,  anche  in   termini   di indipendenza, imparzialita',  onorabilita'  e  professionalita',  dei
  • soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante  ed  ex post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonche'  alle coperture assicurative di cui gli stessi devono  dotarsi  per  tenere indenni le  imprese  in  caso  di  errate valutazioni  di  carattere tecnico; 
  • f) all'individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6; 
  • g) alle modalita' con le quali e' effettuato il  monitoraggio  in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformita' all'allegato VI  del regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021. 

Il credito  d'imposta  non è cumulabile, in relazione  ai  medesimi  costi  ammissibili,  con  il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali  di  cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre  2020, n. 178, nonchè con il credito d'imposta per investimenti  nella  ZES unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023,  n. 162. 

Il credito d'imposta è cumulabile con  altre  agevolazioni  che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del  reddito e  della  base  imponibile  dell'imposta regionale  sulle  attivita' produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. 

Con riferimento alla cumulabilita'  del  credito  di imposta di cui al  presente  articolo resta  fermo  quanto  previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento  europeo e del Consiglio. 

Il Ministero delle imprese e del made in  Italy  provvede  allo sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire  l'attivita'  di  monitoraggio  e  controllo sull'andamento della misura agevolativa, anche ai fini  del  rispetto dei limiti delle risorse di  cui  al  comma  21.  

La piattaforma è altresì funzionale a facilitare la  valutazione,  lo  scambio  e  la gestione  dei  dati  trasmessi  dal  GSE, nonche'  alle  gestione  e monitoraggio di altre misure incentivanti,  in  modo  da  individuare sinergie attivabili con altre fonti di  finanziamento  europee,  con particolare  riguardo  ai  settori  maggiormente  strategici  per  la competitivita' e l'autonomia  tecnologica  nazionale  e  dell'Unione europea, nonche' a consentire l'elaborazione di un rapporto analitico

sull'efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla titolarita' del

Ministero delle imprese e del made in Italy.

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