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Aliquote IVA ridotte: pubblicata la Direttiva UE con le modifiche

7 Aprile 2022 in Notizie Fiscali

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 107/1 del 6 aprile 2022 la Direttiva UE 2022/542 del Consiglio recante modifiche delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto:

SCARICA QUI LA DIRETTIVA con tutti i dettagli delle novità e gli allegati.

Sinteticamente, si specifica che la riforma delle aliquote IVA risulta necessaria per adeguare l’ordinamento comunitario al regime IVA definitivo, nel quale le cessioni e prestazioni saranno soggette ad imposta nello Stato membro di destinazione. 

Si prevede il riconoscimento agli Stati membri di una maggiore flessibilità nella fissazione delle aliquote ridotte pur restando fermo il principio per cui la previsione di aliquote ridotte rappresenta un’eccezione rispetto all’applicazione dell’aliquota ordinaria.

Le novità si applicheranno dal 1 gennaio 2025 e le disposizioni necessarie al loro recepimento dovranno essere prese entro il 31 dicembre 2024.

Si prevede che ciascuno Stato Ue potrà applicare:

  • un massimo di due aliquote ridotte pari almeno al 5%;
  • una sola aliquota ridotta inferiore al minimo del 5%;
  • una sola esenzione con diritto a detrazione dell’IVA a monte

Sarà possibile prevedere l’aliquota inferiore al 5% o la c.d. “aliquota zero” solamente per le cessioni o prestazioni servizi contemplate da un massimo di sette punti nell’Allegato III della direttiva 2006/112/Ce, scelte dagli Stati membri tra le cessioni o prestazioni destinate “a coprire esigenze di base”.

Per rispettare tale limite, gli Stati membri che al 1° gennaio 2021 applicavano le aliquote inferiori per più di sette punti dell’Allegato III della direttiva, dovranno ridurre l’agevolazione a un massimo di sette punti entro il 1° gennaio 2032.

Prevista inoltre l’opzione, per tutti gli Stati, di applicare aliquote ridotte non inferiori al 12% agli stessi beni e servizi cui si applicano aliquote ridotte non inferiori al 12% in altri Stati membri e alle stesse condizioni.

Ricordiamo che con comunicato stampa del 7 dicembre 2021 il Consiglio dell'Unione Europea aveva già annunciato gli accordi raggiunti durante la scorsa riunione Ecofin dello stesso 7.12 in tema di IVA agevolata.

IVA agevolata: le novità UE sull'elenco dei beni con aliquota ridotta

Secondo quanto specificato dal comunicato stampa le nuove norme riflettono le attuali esigenze degli Stati membri e gli attuali obiettivi politici dell'UE, che sono cambiati notevolmente da quando sono state messe in atto le vecchie norme. Le regole elimineranno anche i trattamenti preferenziali per i beni dannosi per l'ambiente.

In particolare l'art 98 sulle aliquote ridotte viene sostituito con un nuovo articolo riscritto e integrato, esso fa riferimento ad una nuova tabella con elenco dei beni soggetti alle minori aliquote, ossia, l'allegato III della direttiva 2006/112/CE che viene modificato.

Beni con aliquota IVA ridotta: i principi utilizzati dall'UE

L'aggiornamento dell'elenco è stato guidato da una serie di principi:

  • il beneficio del consumatore finale 
  • l'interesse generale
  • evitare una proliferazione di aliquote ridotte e il Consiglio ha deciso di limitare il numero di articoli a cui possono essere applicate le aliquote ridotte.

Il Consiglio ha anche deciso di garantire la parità di trattamento a tutti gli Stati membri. Per raggiungere questo obiettivo, le deroghe esistenti che hanno permesso ad alcuni Stati membri di applicare aliquote preferenziali per alcuni prodotti sono state aperte a tutti gli Stati membri, a condizione che siano compatibili con i principi concordati.

È stata anche aggiunta una nuova disposizione nella direttiva IVA per affrontare possibili crisi future e per permettere agli Stati membri di rispondere rapidamente a circostanze eccezionali, come pandemie, crisi umanitarie o disastri naturali

Sinteticamente il Consiglio ha convenuto:

  • di eliminare gradualmente le aliquote IVA ridotte o le esenzioni sui combustibili fossili e altri beni con un impatto simile sulle emissioni di gas a effetto serra, entro il 1° gennaio 2030. 
  • le aliquote ridotte e le esenzioni per i fertilizzanti chimici e i pesticidi chimici finiranno entro il 1° gennaio 2032, per dare ai piccoli agricoltori più tempo per adattarsi
  • di introdurre beni e servizi ecologici nell'elenco per i quali sono consentite aliquote ridotte, come i pannelli solari, le biciclette elettriche e i servizi di riciclaggio dei rifiuti.

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