Dal 2019 l’attenzione all’ambiente può dimostrarsi un plus (o una penalità) in sede di acquisto di un veicolo nuovo. La legge di bilancio 2019 ha introdotto diversi incentivi volti a incoraggiare il passaggio ai veicoli elettrici, come l’ecobonus per l’acquisto di autoveicoli e mezzi a 2 ruote a ridotto impatto ambientale oltre alla detrazione fiscale per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Con la stessa ratio viene introdotta un’ecotassa, applicata a chi acquista nuovi veicoli con emissioni eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km.
Ecobonus per autoveicoli
L’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), commi da 1031 a 1038, ha introdotto un’agevolazione per i soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica. Tale incentivo, c.d. ecobonus, consiste in un contributo, corrisposto dal venditore mediante compensazione col prezzo di acquisto parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km).
L’agevolazione in commento prevede inoltre che:
- il prezzo dell’autoveicolo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, sia inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa),
- sia riconosciuto un contributo (2.500 euro o 6.000 euro),
- deve contestualmente essere consegnato un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4 per la rottamazione.
Nel caso in cui invece non si possegga un veicolo da consegnare per la rottamazione, il contributo offerto è inferiore.
CO2 g/km | Contributo con rottamazione | Contributo senza rottamazione |
0-20 | 6.000 euro | 4.000 euro |
21-70 | 2.500 euro | 1.500 euro |
Ecobonus per veicoli a due ruote
A differenza dell’ecobonus previsto per gli autoveicoli e appena riassunto, l’agevolazione in commento è attribuita con uno sconto in percentuale sul prezzo di acquisto (30%) del veicolo a 2 ruote (categorie L1e ed L3e) e richiede obbligatoriamente la rottamazione di un veicolo.
La legge di Bilancio 2019 ha riconosciuto:
- un contributo corrisposto dal venditore mediante sconto sul prezzo di acquisto, pari al 30 per cento del prezzo d’acquisto del veicolo (IVA esclusa) fino a un massimo di 3.000 euro,
- destinato ai soggetti che nell’anno 2019 acquistano, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1e ed L3e,
- e consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi.
Paline di ricarica veicoli elettrici: detrazioni
Dal 2019 è stata introdotta una detrazione d'imposta per la costruzione di “colonnine” di ricarica per veicoli elettrici. La detrazione ha le seguenti caratteristiche:
- è destinata ai contribuenti che sostengono spese documentate, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW,
- la detrazione, ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute,
- ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro,
- si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali, di cui agli articoli 1117 e 1117-bis c.c.