SOGGETTI: Pescatori autonomi o pescatori della piccola pesca, i pescatori addetti alla pesca marittima costiera, iscritti nelle matricole della gente di mare di 3^ categoria tenute dalla capitaneria di porto territorialmente competente, che, associati in cooperative, compagnie o per proprio conto, esercitano la pesca come attività professionale, in modo esclusivo e prevalente, con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda secondo quanto risulta dai registri delle navi minori e dei galleggianti (articolo 115, codice della navigazione/regio decreto 30 marzo 1942, n. 327).
Rientrano nella categoria anche i pescatori delle acque interne, iscritti nei registri dei pescatori di mestiere tenuti dalle amministrazioni provinciali forniti di licenza ai sensi dell'articolo 3, Testo Unico delle leggi sulla pesca/regio decreto 11 marzo 1938, n. 1183, purché non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua o di aziende vallive di pescicoltura.
ADEMPIMENTO: Versamento mensile contributi previdenziali, il calcolo del contributo mensile dovuto dai pescatori autonomi è effettuato sulla misura della retribuzione convenzionale mensile vigente, per l'anno in corso, per i lavoratori dipendenti della pesca.
MODALITA': Nulla è innovato in materia di versamento del contributo che, si rammenta, deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese. L’Istituto provvederà ad inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per l’anno 2019. In applicazione di quanto disposto dall’articolo 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2006, l’Istituto non invierà i modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA, quindi dal 2007 non vengono inviati i modelli F24 per il pagamento, ma una lettera indicante:
- l'importo da versare, uguale per tutti i 12 mesi dell'anno;
- la sede INPS competente;
- la causale del contributo;
- il codice INPS;
- il periodo di riferimento.
Si rinvia alla circolare INPS 15 febbraio 2019, n. 31 per la determinazione dell’importo della contribuzione obbligatoria per l’anno 2019.