SOGGETTI: Esercenti commercio al minuto e attività assimilate e agenzie di viaggio e turismo, presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo, che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva. (Soggetti di cui agli articoli 22, esercenti commercio al minuto e attività assimilate e 74-ter, ovvero Agenzie di viaggio e turismo, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 663).
ADEMPIMENTO: Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell'anno 2018 dai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiori a 10.000 euro. N.B. la soglia di 10.000 è elevata a 15.000 Euro per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2019.
MODALITA': La comunicazione va effettuata una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento, entro il 10 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente ed entro il 20 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente, attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del modello “comunicazione polivalente”.