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Spese TAXI dipendenti: i giustificativi del costo

27 Giugno 2024 in Notizie Fiscali

Nella Risposta a interpello n 142/2024 viene chiarito, tra l'altro, cosa occorre avere come giustificativo nelle spese di taxi di un dipendente. La ricevuta del POS non è sufficiente, specificano le Entrate.

Inoltre lo stesso interpello ha chiarito che i documenti devono rispettare caratteristiche di immodificabilità, integrità e autenticità. leggi anche Dematerializzazione note spese dipendenti: regole ADE

Giustificativi di spesa TAXI: cosa occorre per la deduzione

Con l'interpello in questione viene chiarito cosa occorre per giustificare, ai fini della deduzione del costo, il trasporto con taxi dei dipendenti.

I servizi taxi sono soggetti all’obbligo di fatturazione su richiesta del committente, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, la fattura è emessa in duplice copia e può essere considerata documento non unico. 

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2024 è obbligatoria la fattura elettronica, da emettere tramite lo SdI. 

La fattura del lavoratore che prende il taxi sarà un documento dematerializzato.

Nella Risposta n 142 di cui si tratta le entrate evidenziano che: “Laddove, invece, il committente non si premuri di chiedere la fattura, in assenza di un altro documento fiscale che giustifichi la prestazione di servizio, la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico non sembra sufficiente ad indentificare la spesa sostenuta ai fini della deducibilità del costo, tenuto conto della genericità dei dati ivi indicati.”

Se non è richiesta la fattura, è necessario un ulteriore giustificativo di spesa dal quale si possa individuare data; nome del prestatore; percorso e infine corrispettivo.

Le Entrate evidenziano che nei casi in cui  «il giustificativo allegato alla nota spese non consenta di risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, ed abbia pertanto natura di documento analogico originale unico, la relativa conservazione sostitutiva necessita dell'intervento del pubblico ufficiale prescritto dal già richiamato articolo 4, comma 2, del d.m. 17 giugno 2014» (cfr. la già citata risposta ad interpello n. 417 del 2019). 

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