Con nota del 13 dicembre il Ministero del lavoro informa della pubblicazione del Decreto Direttoriale n 396 del 13 dicembre 2022 di adozione, ai sensi dell’art. 16, comma 1 del DPCM 23 luglio 2020, della modulistica relativa alla rendicontazione del cinque per mille.
Si sottolinea che il Decreto costituisce un aggiornamento rispetto alla precedente modulistica (e relative linee guide) approvata con D.D. 488 del 22 settembre 2021, a seguito della messa a disposizione degli enti beneficiari del contributo di importo pari o superiore a 20.000,00 euro di una piattaforma informatica dedicata per adempiere agli obblighi di compilazione, trasmissione e comunicazione di avvenuta pubblicazione del rendiconto.
Sono pertanto messi a disposizione cliccando qui:
- Linee guida per la rendicontazione (aggiornate alla piattaforma)
- Manuale utente piattaforma informatica relativo all’utilizzo della piattaforma informatica dedicata agli enti percettori di somme pari o superiori ad euro 20.000,00 da utilizzare per la rendicontazione del contributo a partire dall’anno finanziario 2021.
- Format esemplificativo lista giustificativi di spesa
Attenzione al fatto che la modulistica (e relative linee guida) approvata con il precedente Decreto direttoriale n. 488/2021 resta valida, a partire dall’anno finanziario 2021, per la sola rendicontazione di contributi inferiori a euro 20.000,00.
Rendicontazione 5×1000: ambito di applicazione e soggetti obbligati
Sono tenuti al rispetto delle linee guida su indicate i soggetti beneficiari del contributo del cinque per mille come individuati dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del D.P.C.M. 23 luglio 2020: “enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società”.
In via transitoria, nelle more della piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, i soggetti destinatari delle presenti linee guida continuano ad essere i soggetti individuati dall’articolo 1, comma 2, del D.P.C.M. in parola:
- Enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all’art. 10, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- Associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall’art. 7, della Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- Associazioni e Fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del citato D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, indicati nell’art. 2, comma 4 -novies, lettera a), del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
Viene specificato che, tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dall’ammontare dell’importo percepito, hanno l’obbligo di redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo (articolo 16, comma 1).
Inoltre, grava su tutti i soggetti beneficiari l’obbligo di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto.
Il predetto obbligo di conservazione si atteggia diversamente qualora l’organizzazione svolga le proprie attività al di fuori del territorio dello Stato italiano ed abbia sede anche in uno o più Paesi terzi: in tal caso, ove prescritto dalle disposizioni del Paese terzo, l’obbligo in parola si intenderà correttamente adempiuto attraverso la conservazione in originale dei documenti di spesa presso la sede dell’organizzazione presente nel Paese terzo.