Conversione decreto PNRR: ecco cosa cambia

24 Dicembre 2021 in Speciali

Approvato in via definitiva il Decreto legge n. 152/2021 con il quale sono state dettate disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Vediamo le novità.

Decreto PNRR: misure per il turismo 2022

Una novità, introdotta in sede di conversione, riguarda le misure a sostegno del turismo:

  • credito d’imposta dell’80% 
  • e un contributo a fondo perduto per un importo massimo di 40mila euro, eventualmente innalzabile, in presenza di determinate condizioni, anche fino a 100mila euro a favore degli operatori del settore turistico, ricreativo, fieristico e congressuale che effettuano interventi, inclusi i necessari lavori edilizi, finalizzati all’efficienza energetica, alla riqualificazione antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di piscine termali, alla digitalizzazione d’impresa. Per approfondimenti si rimanda all'articolo 

Gli incentivi sono destinati alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture ricettive all’aria aperta (campeggi), alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Durante l'iter parlamentare a questo elenco sono state aggiunte le aziende titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle suddette attività ammesse agli incentivi.

Per approfondimenti si rimanda alla lettura dell'articolo Sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo

Si ricorda che tra le misure approvate rientrano quelle a favore della Digitalizzazione di agenzie viaggio e tour operator: ecco come funziona il credito

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Decreto PNRR: sanzione per chi non accetta il POS

L’articolo 19-ter del DL, introdotto in sede di conversione in legge, disciplina le sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito precisando che la sanzione è applicabile in caso di rifiuto del pagamento di qualsiasi importo. 

L’importo della sanzione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è fissato in 30 euro, aumentato del 4 per cento del valore della transazione. Attenzione va prestato al fatto che non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.

Si rimanda alla lettura dell'articolo Mancata accettazione di pagamenti con carte di debito e credito: le sanzioni

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Decreto PNRR: cambia l’elenco dei beni espropriabili

In sede di conversione in legge del decreto sono stati modificati i beni non espropriabili dall'Agente della Riscossione. In particolare, l’articolo 50, al comma 1, dispone che non possano essere espropriati dall’agente della riscossione i beni assolutamente impignorabili ai sensi del codice di procedura civile, in luogo del paniere di beni “essenziali” individuati dal MEF d’intesa con l’Istat. Si veda l'articolo Beni non espropriabili dall’Agente della riscossione: cambia l'elenco

Con le modifiche in esame si dispone quindi che l’agente della riscossione non possa espropriare al debitore i beni assolutamente impignorabili indicati dall’articolo 514 del codice di procedura civile. Si tratta in particolare 

  1. delle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge
  2. le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
  3. l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
  4. i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente; le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio; 
  5. le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione; 
  6. gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali; 
  7. gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

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Decreto PNRR: contribiuto per la ristorazione

In sede di conversione in legge è stato istituito anche uno specifico fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, destinato all’erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese operanti nel settore della ristorazione.

I criteri, le modalità e l’ammontare del contributo saranno individuati da un decreto ministeriale dello Sviluppo economico, di concerto con Turismo ed Economia e finanze.

Attenzione va prestata al fatto che in ogni caso, l’efficacia della norma è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea.

Decreto PNRR: ampliati i soggetti che possono consultare le planimetrie catastali

L’articolo 27, comma 2-undecies, introdotto in sede referente alla Camera, amplia la platea dei soggetti abilitati all’accesso al sistema telematico dell’Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali, ricomprendendo anche gli agenti immobiliari. Il comma in esame dispone che il Direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede all’aggiornamento dell’elenco dei soggetti abilitati all’accesso al sistema telematico dell’Agenzia medesima per la consultazione delle planimetrie catastali (disciplinato dall’articolo 2 del Provvedimento del 16 settembre 2010 del Direttore dell’Agenzia del territorio) consentendolo anche gli agenti immobiliari.

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