FISCO » IRPEF » Redditi esteri

Assonime sull’affrancamento con rimpatrio degli utili delle società partecipate estere

12 Marzo 2023 in Speciali

L’articolo 1, commi da 87 a 95, della Legge numero 197 del 2022 prevede la possibilità, per i soci titolari di partecipazioni in società estere, nel contesto dello svolgimento di una attività, di affrancare gli utili e le riserve di utili realizzati da società estere, assolvendo una imposta sostitutiva, al fine da poterli distribuire senza doverli assoggettare a ulteriore imposizione fiscale in Italia.

La normativa

Sono interessati dalla norma gli utili e le riserve di utili dell’esercizio precedente a quello in corso giorno 1 gennaio 2022 (quindi, nella maggior parte delle situazioni, quelli risultanti dal bilancio 2021) che non siano ancora stati distribuiti giorno 1 gennaio 2023.

Dal punto di vista tecnico l’imposta sostitutiva sarebbe dovuta per l’affrancamento, il quale però è sostitutivo delle imposte sui redditi.

La norma fa riferimento generico agli utili e alle riserve di utili prodotti all’estero, ma per un semplice calcolo di convenienza fiscale del regime opzionale, i destinatari sono gli utili formati in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata, soggetti a sfavorevole tassazione.

L’obiettivo della norma è quello di favorire l’emersione di questi utili e il successivo rimpatrio e mantenimento nell’economia dell’azienda italiana; in ragione di ciò i destinatari della misura opzionale sono coloro che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva d’impresa (sono quindi escluse le persone fisiche non imprenditori); e, per favorire il mantenimento in azienda degli utili e delle riserve di utili affrancati, è prevista una riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva nel caso in cui:

  • gli utili affrancati vengano rimpatriati in Italia, presso il soggetto controllante, entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi del periodo d’imposta 2023 (ad oggi previsto per il 30 giugno 2024);
  • gli utili rimpatriati vengano accantonati in una apposita riserva di utili del patrimonio netto per un periodo non inferiore a due esercizi, prima di procedere all’eventuale distribuzione.

 

Aliquota ordinaria

Aliquota ridotta

Società

9%

6%

Imprenditore individuale

30%

27%

L’imposta sostitutiva dovuta, ottenuta applicando l’aliquota agli utili, deve essere versata in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi del periodo d’imposta 2022, senza possibilità di avvalersi della compensazione orizzontale.

In ragione del fatto che gli utili della società partecipata possono essere monetizzati non solo attraverso la distribuzione, ma anche attraverso la cessione della partecipazione, la normativa prevede che, in una tale situazione, l’importo degli utili affrancati incrementerà il costo della partecipazione e che la successiva distribuzione ne determinerà una riduzione.

Le rilevazioni di Assonime

Il 2 marzo 2023 Assonime ha pubblicato una circolare, la numero 5, dedicata per intero all’argomento. 

La circolare, per lo specifico caso del rimpatrio senza distribuzione, ha rilevato alcune sensibilità che probabilmente verranno tecnicamente chiarite quando il ministero competente emanerà l’apposito decreto attuativo, previsto per la fine del mese di marzo.

Un primo nodo da sciogliere è se, per soddisfare il requisito del rimpatrio, sia necessario una formale distribuzione di utili dalla società controllata a quella controllante, oppure se il requisito possa essere risolto anche con modalità alternative indirette, come, ad esempio, l’incorporazione della società controllata estera nella controllante italiana.

Altra questione non chiara è se il rimpatrio possa essere considerato realizzato anche nel momento in cui gli utili di origine estera confluiscano in una società controllata dall’impresa che ha esercitato l’opzione; in ragione del fatto che la norma fa esplicito riferimento al socio controllante, è possibile che, in caso di gruppo societario, le riserve debbano confluire alla capogruppo che provvederà poi all’accantonamento.

Proprio in relazione alla costituzione e al monitoraggio della riserva di utili da accantonare, Assonime ha rilevato poi ulteriori sensibilità.

Questione tecnicamente da chiarire, di non secondaria importanza, è come si dovrà soddisfare l’obbligo di iscrizione della riserva di utili nel caso in cui la società italiana presenti una perdita d’esercizio; la soluzione più semplice sarebbe la possibilità di utilizzare altre riserve già iscritte in patrimonio netto, ma si dovrà anche considerare l’ipotesi, non per forza accademica, che siano iscritte solo riserve obbligatorie.

Altra questione da definire è il computo preciso del periodo biennale di  siano sorveglianza, durante il quale gli utili accantonati non possono essere distribuiti; in relazione ciò le ipotesi sono sostanzialmente tre:

  1. che per il computo del biennio inizi dalla data dell’effettivo rimpatrio;
  2. che il computo del biennio faccia riferimento al primo giorno del periodo d’imposta nel quale il rimpatrio è avvenuto;
  3. che il computo del biennio faccia riferimento al primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in cui è avvenuto il rimpatrio, considerato che la riserva vincolata sarà definitiva nel momento in cui il bilancio è approvato.

Nel caso in cui i requisiti dell’effettivo rimpatrio e del mantenimento biennale della riserva indisponibile non siano entrambi soddisfatti, la normativa prevede una recapture dell’agevolazione consistente nella riduzione dell’aliquota adottata. Secondo Assonime la situazione che dovrebbe, in base alla logica sottostante alla misura agevolativa, comportare la perdita dell’agevolazione è solo il caso in cui la riserva vincolata venga meno per distribuzione ai soci degli utili rimpatriati, e non per le ipotesi alternative di riduzione della riserva senza effettiva distribuzione degli utili ai soci, come può essere, ad esempio, la riduzione della riserva in conseguenza delle perdite subite dall’impresa.

Assonime nota infine che il beneficio fiscale derivante dal rientro dei capitali con accantonamento biennale non è circoscritto alla sola riduzione del 3% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento, in quanto a questa dovrà essere sommato il risparmio fiscale derivante dall’ACE sugli utili rimpatriati e accantonati a patrimonio netto.

Infatti, anche in mancanza di un esplicito riferimento normativo, secondo Assonime, dato che trova applicazione la normativa ACE ordinaria, questi accantonamenti a riserva, che derivano dalla realizzazione di un utile d’esercizio estero, potranno concorrere alla formazione della base ACE, come avviene per gli utili nazionali dell’impresa accantonati a riserva, senza necessità che tali riserve siano destinate a uno specifico investimento.

I commenti sono chiusi