L’Agenzia delle Entrate conferma la tesi che solo i beni acquistati dal 4 luglio 2006, se ceduti nel 2006, possono generare plusvalenze o minusvalenze rilevanti per i professionisti. L’articolo 36 del D.L. 223/2006 è infatti intervenuto modificando l’articolo 54 del TUIR introducendo anche nel reddito da lavoro autonomo la rilevanza di plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di beni mobili.
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