L’Agenzia delle Entrate ha emesso un comunicato il 16 agosto scorso per chiarire che “ in base a quanto chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in esito a specifica richiesta di parere avanzata dell’Agenzia delle Entrate – le indicazioni di carattere generale contenute nel Dm dell’1 giugno 2012 in merito ai territori individuati, ai presupposti e ai termini della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari non sono influenzate dalle disposizioni normative, successivamente emanate, di cui al Dl n. 74/2012 e al Dl n. 83/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Per effetto di quanto sopra, la scadenza del termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari rimane fissata al 30 settembre 2012 fermo restando la possibilità di regolarizzare entro il 30 novembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli adempimenti concernenti le ritenute e relativi al periodo dal 20 maggio all’8 giugno 2012”. Ieri a seguito dei numerosi articoli di stampa polemici sul comunicato , ha sentito la necessità di ribadire che non rientra nei suoi poteri la proroga delle scadenze fiscali previste dalla normativa.
Tasse nei territori colpiti dal sisma: confermata la scadenza del 30 settembre
23 Agosto 2012 in Notizie FiscaliFonte: Agenzia delle Entrate
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