L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad alcuni quesiti formulati nel corso di un convegno, ha precisato gli effetti conseguenti all’agevolazione prevista a vantaggio delle società di comodo che decidono di sciogliersi o di trasformarsi in società semplice. Scioglimento con assegnazione dei beni ai soci e trasformazione avranno ricadute ai fini Iva: nel primo caso dovrà essere effettuata, se dovuta, la rettifica della detrazione e nella seconda ipotesi l’imposta dovrà essere applicata nei modi ordinari laddove, inizialmente, sia stata effettuata la detrazione. Nell’ipotesi di trasformazione in società semplice, viene ricordato che la legge n. 296 del 2006 non contiene previsioni agevolative in materia di imposta sul valore aggiunto, Conseguentemente, l’operazione di trasformazione si configura come ipotesi di autoconsumo di beni di impresa e comporta l’assoggettamento al tributo a condizione che all’atto dell’acquisto sia stata operata la detrazione dell’imposta.
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