La disciplina sulle società di comodo, contenuta nell’articolo 30 della legge 724/1994 è stata oggetto di importanti modifiche operate dall’articolo 2 del D.L. n. 138/2011. In particolare, la principale novità riguarda l’assoggettamento alla disciplina delle società di comodo anche qualora la società sia in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi ovvero, nell’arco del triennio, dichiari per due periodi d’imposta una perdita e per il terzo un reddito inferiore a quello minimo. Al riguardo, si attendono dei chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sulle problematiche inerenti la determinazione del reddito minimo, la rilevanza delle cause di esclusione verificatesi nel triennio, e la determinazione dell’acconto da versare nel 2011.
Società di comodo alla prova del reddito minimo
18 Ottobre 2011 in Notizie FiscaliFonte: Il Sole 24 Ore
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