La Cass. pen., sez. III, 18 ottobre 2013, n. 43080 ha stabilito che l’art. 35, comma 2, del D. Lgs. 626/1994, abrogato dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche, impone in capo al datore di lavoro l’individuazione e l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione adeguate a ridurre al minimo i rischi connessi all’uso non corretto della strumentazione di lavoro (nel caso di specie, un carrello elevatore telescopico), anche al fine di impedire che le attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. Nello specifico, i doveri incombenti sul datore di lavoro sono riconducibili a tre diverse categorie concettuali: – il dovere di prevenzione tecnica ed organizzativa – il dovere di prevenzione informativa e formativa – il dovere di controllare e vigilare che le norme antinfortunistiche vengano scrupolosamente osservate.
LAVORO » Lavoro » Rubrica del lavoro
Argomenti correlati
Notizie Fiscali
- Cassa integrazione COVID: nuove procedure senza SR 41 nel Ristori 5?
- Disparità uomo donna 2021: le professioni agevolabili
- Esonero contributivo alternativo a Cig 2021: ancora manca l’ok UE
- altri...
Normativa
- Gestione separata INPS 2021: aliquote e novità ISCRO
- Retribuzioni: minimali e massimali INPS lavoro dipendente 2021
- Legge anti violenza e molestie sul luogo di lavoro: ratificata la Convenzione OIL
- altri...
Speciali
- Contratto di espansione 2021: il nuovo scivolo per la pensione
- Quota 100: le regole e le possibili modifiche
- Seggiolini antiabbandono: regole e caratteristiche
- altri...