Con la Sentenza n. 231 del 26.09.2011, la Commissione provinciale territoriale (Cpt) di Milano interviene nuovamente sulla legittimità della norma sul raddoppio del termine ordinario decadenziale di accertamento in presenza di reato tributario, dopo la Sentenza n. 2447/2011 della Corte di Cassazione. In particolare, la Ctp di Milano ha evidenziato che la semplice enunciazione nell’accertamento o nel Pvc dell’inoltro della notizia di reato alla Procura della Repubblica, senza fornire ulteriori elementi, non legittima l’Ufficio a beneficiare del raddoppio dei termini.
Reato tributario: al raddoppio dei termini non basta la segnalazione
11 Ottobre 2011 in Notizie FiscaliFonte: Il Sole 24 Ore
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