Nella circolare delle Entrate n. 41 del 26/9/05, riguardante le novità Iva dell’ultima Finanziaria, c’è un’indicazione in contrasto con la precedente prassi ormai consolidata. Si legge, infatti, a proposito delle violazioni di omessa o irregolare comunicazione dei dati delle lettere d’intento, che è possibile effettuare la regolarizzazione – entro il termine di un anno dalla omissione o dall’errore -. Al contrario secondo l’interpretazione finora attribuita all’art 13 del D.Lgs. n. 472/1997, dovrebbe invece sostenersi che il termine per la regolarizzazione sia quello di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa.
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