La Cassazione con la sentenza n. 12883 del 1° giugno 2007 ha stabilito che la sola presentazione della dichiarazione Iva nei trenta giorni successivi al termine della scadenza previsto dalla legge non accompagnata anche dal versamento dell’imposta a debito, non consente al contribuente di beneficiare del ravvedimento operoso. L’aspetto rilevante, secondo la Corte, risiede nel fatto che la dichiarazione si chiuda o meno con un debito di imposta: in caso affermativo la sanzione è proporzionale all’imposta dovuta; diversamente è in misura fissa.
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