Con la Circolare n. 26/E del 1 agosto 2013, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il nuovo regime di deduzione delle perdite su crediti di cui all’articolo 101, comma 5, del Tuir, e introdotto con il D.L. n. 83/2012. In particolare, ha precisato che la deduzione automatica della perdita opera, sui crediti prescritti, a prescindere dall’importo del credito. In altri termini, mentre per dedurre la perdita sui crediti di modesto importo occorre verificare che il credito sia non superiore a 5.000 euro (per le imprese di maggiori dimensioni) o a 2.500 euro (per le altre imprese), per i crediti prescritti non è necessaria alcuna verifica del valore.
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Perdite su crediti prescritti senza verifica del valore
4 Settembre 2013 in Notizie FiscaliFonte: Fisco Oggi
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