L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 104/E del 28.10.2011 chiarisce le modalità di calcolo del requisito di mutualità prevalente in capo alle società cooperative di produzione e lavoro, qualora queste si avvalgano dell’opera di terzi, tramite contratti di appalto, per lo svolgimento dell’attività sociale. In particolare, viene chiarito che le cooperative lavoro, ai fini del calcolo della mutualità prevalente non dovranno computare il costo sostenuto a fronte dei contratti d’opera stipulati con imprese terzi.
Mutualità prevalente e società cooperative: non contano i costi per opere eseguite da terzi
31 Ottobre 2011 in Notizie FiscaliFonte: Il Sole 24 Ore
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