La quinta sezione della Commissione tributaria provinciale di Mantova, nella motivazione della sentenza n. 62 depositata l’8 luglio ha precisato che per giustificare la non congruità dagli studi di settore dovuta a una diminuzione della capacità lavorativa per motivi di salute, occorre la prova, in quanto trattandosi di accertamento induttivo ricade sul contribuente l’onere di dimostrare l’infondatezza del maggior reddito accertato.
Considerato che il ricorrente lamentava gravi motivi di salute che hanno impedito il raggiungimento di quella congruità richiesta dallo studio di settore la Commissione ha sottolineato la necessità di fornire adeguata prova di quanto affermato (nel caso specifico il certificato medico prodotto risaliva a 20 anni prima del periodo accertato).
Motivi di salute tutti da provare
22 Novembre 2005 in Notizie FiscaliFonte: Italia Oggi
Argomenti correlati
Notizie Fiscali
- I costi da sostenere per il deposito dei Bilanci in Camera di Commercio nel 2021
- Assemblee societarie: Assonime si pronuncia su modifiche al Milleproroghe
- Versamento saldo annuale Iva: chiarimenti sul pagamento delle rate
- altri...
Normativa
- Quadro RR 2020 Commercianti e Gestione separata: istruzioni
- Decreto Liquidità in Gazzetta Ufficiale: ecco il testo
- Decreto Cura Italia: le risposte dell’Agenzia nella Circolare del 3 aprile
- altri...
Speciali
- Assegni nucleo familiare 2020-2021: tabelle, domanda
- Credito imposta negoziazione e arbitrato:come fruirne nella dichiarazione 2020
- Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
- altri...