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Modello IVA TR: entro il 2 maggio le richieste di rimborso per il I trim.

18 Aprile 2023 in Notizie Fiscali

Entro il 2 maggio è possibile inviare all'agenzia delle Entrate con il Modello IVA TR le richieste relative al primo trimestre 2023.

Ricordiamo che, in data 14 marzo le Entrate hanno pubblicato sul proprio sito nella sezione apposita un aggiornamento:

Attenzione al fatto che il nuovo modello può essere utilizzato a partire dal 1 aprile 2023 mentre il modello precedente potrà essere utilizzato fino al giorno 2 maggio.

Il modello IVA TR deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono:

  • chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza 
  • ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 

Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle lett. a), b) ed e) del secondo comma dell’art. 30, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalle lett. c) e d) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale. 

In alternativa, come previsto dall’art. 8 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, lo stesso credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24. 

Modello IVA TR: le novità 2023 punto per punto

Viene specificato che:

  • a) nel modello è sostituita, alla prima pagina, l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679; 
  • b) nel quadro TA del modello:
    • i righi TA11A e TA14 sono soppressi;
    • le percentuali dei righi da TA5 a TA13 sono sostituite con le seguenti:
      • rigo TA5 percentuale del 7%,
      • rigo TA6 percentuale del 7,3%, 
      • rigo TA7 percentuale del 7,5%,
      • rigo TA8 percentuale del 8,3%,
      • rigo TA9 percentuale del 8,5%, 
      • rigo TA10 percentuale del 8,8%, 
      • rigo TA11 percentuale del 10%, 
      • rigo TA12 percentuale del 12,3%, 
      • rigo TA13 percentuale del 22%;
    • nel rigo TA22 il riferimento al rigo TA14 è sostituito con TA13;
  • c) nel quadro TB del modello: 
    • i righi TB11A e TB14 sono soppressi; 
    • le percentuali dei righi da TB5 a TB13 sono sostituite con le seguenti:
      • rigo TB5 percentuale del 7%, 
      • rigo TB6 percentuale del 7,3%, 
      • rigo TB7, percentuale del 7,5%, 
      • rigo TB8 percentuale del 8,3%,
      • rigo TB9 percentuale del 8,5%, 
      • rigo TB10 percentuale del 8,8%, 
      • rigo TB11 percentuale del 10%, 
      • rigo TB12 percentuale del 12,3%,
      • rigo TB13 percentuale del 22%; 
    • nel rigo TB20 il riferimento al rigo TB14 è sostituito con TB13
  • d) nelle istruzioni per la compilazione: 
    • a pagina 4, nella TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA la descrizione del codice 3 è sostituita dalla seguente: curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale; 
    • a pagina 5, i riferimenti al rigo TA14 sono sostituiti con TA13; 
    • alle pagine 6 e 7, i riferimenti al rigo TB14 sono sostituiti con TB13; 
    • a pagina 11, nel codice 2, dopo la parola fallimentari sono aggiunte le parole “/curatori della liquidazione giudiziale”;
  • e) le specifiche tecniche sono aggiornate per recepire le modifiche apportate al modello, descritte ai punti b) e c). 
  • Inoltre: 
    • a pagina 8, in corrispondenza del campo 3 del record A, nella colonna “Controlli bloccanti/Valori ammessi”, la parola “IVT20” è sostituita dalla seguente: “IVT23”; 
    • a pagina 9, in corrispondenza del campo 36 del record B, nella colonna “Controlli bloccanti/Valori ammessi”, sono aggiunte, alla fine, le parole “Non può assumere un valore anteriore al 2023”

Ricordiamo che il modello TR deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. 

Qualora il termine sopra indicato scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

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