Con la Risoluzione n. 125/E del 6 dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di mutamento del rappresentante legale o variazione dei dati dell’ente, gli enti associativi non commerciali non sono tenuti alla presentazione di un nuovo modello EAS, se queste informazioni risultano già in possesso dell’Amministrazione finanziaria. Queste variazioni vanno, infatti, comunicate all’Agenzia delle Entrate attraverso il modello AA5/6, per i soggetti non titolari di partita IVA e il modello AA7/10, per i soggetti titolari di partita IVA.
Modello EAS: non serve la doppia comunicazione di variazioni
7 Dicembre 2010 in Notizie FiscaliFonte: Il Sole 24 Ore
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