Con la Sentenza n. 22262/11 del 26.10.2011, la Corte di Cassazione sottolinea che la definizione della lite fiscale sulla base di quanto stabilito dalla legge n. 289/2002 impedisce al contribuente soltanto la restituzione delle somme versate per le imposte in relazione alle quali l’avviso impugnato contiene una pretesa impositiva del Fisco poi contestata. Al contrario, non impedisce la restituzione di somme che non hanno formato oggetto di pretesa impositiva.
Lite fiscale: la definizione blocca la restituzione solo delle imposte per le quali c’è stata contestazione
27 Ottobre 2011 in Notizie FiscaliFonte: Il Sole 24 Ore
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