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Le novità del Modello Redditi PF 2021: il quadro RC

6 Maggio 2021 in Notizie Fiscali

L'articolo 1 del D.L. 5 febbraio 2020 n. 3, convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n. 21, ha previsto per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati una somma a titolo di trattamento integrativo:

  • pari a 600 € per il 2020 
  • 1.200 € a decorrere dal 2021.

L’istituto ha sostituito di fatto il bonus fiscale disciplinato dall'articolo 13, comma 1-bis TUIR, ora abrogato dall'articolo 3 dello stesso D.L. 3/2020. 

Per poterne beneficiare è necessario:

  • il possesso di reddito da lavoro dipendente ed alcuni redditi assimilati 
  • i suddetti redditi devono generare un’Irpef a debito (al netto delle detrazioni per lavoro di cui al co. 1 dell’art. 13 Tur), sul quale opera la nuova detrazione
  • l'importo complessivo di reddito del periodo d’imposta non deve superare € 28.000.

Il T.I.R. o trattamento integrativo spetta solo se: 

  • il reddito complessivo è inferiore o uguale a 28.000 € 
  • l'imposta lorda supera la detrazione di lavoro dipendente prevista dall'art. 13 TUIR. 

Viene poi istituita a regime anche l’ulteriore detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche che spetta agli stessi soggetti individuati in precedenza a proposito del trattamento integrativo. Questa detrazione si aggiunge a quelle previste dal TUIR. 

L'importo complessivo dell'ulteriore detrazione per ogni anno è pari 1.200 € in corrispondenza di un reddito complessivo superiore a 28.000 € e decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito pari a 40.000 euro. 

Più precisamente: 

  • per redditi superiori a 28.000 ma non a 35.000 €, l'importo della detrazione ulteriore è pari al risultato della seguente operazione 480 + 120 x [(35.000 – RC) : 7.000] 
  • per redditi superiori a 35.000 ma non a 40.000 €, l'importo della detrazione ulteriore è pari al risultato della seguente operazione 480 x [(40.000 – RC) : 5.000]

Dove per RC si intende il reddito complessivo inteso nella stessa accezione già analizzata a proposito del trattamento integrativo 

Le novità introdotte dal D.L. n. 3/2020 hanno comportato la revisione del rigo RC6 “Periodo di lavoro”.

Oltre alle consuete colonne 1 e 2 (giorni di lavoro dipendente/assimilato e di pensione) sono ora previste: 

  • la colonna 3 (I Semestre) dove vanno indicati i giorni del primo semestre (dal 1° gennaio al 30 giugno 2020) relativi al solo periodo di lavoro dipendente (punto 13 della Certificazione Unica 2021); 
  • la colonna 4 (II Semestre) dove vanno indicati i giorni del secondo semestre (dal 1° luglio al 31 dicembre 2020) relativi al solo periodo di lavoro dipendente (punto 14 della Certificazione Unica 2021) 

Il rigo RC14, lo scorso anno denominato “Bonus IRPEF” è ora rinominato “Riduzione della pressione fiscale” e si presenta fortemente implementato per permettere la gestione delle novità in materia di “cuneo fiscale” introdotte dal D.L. n. 3/2020. 

In particolare vanno indicati i dati relativi: 

  • al bonus IRPEF (colonne 1 e 2, come lo scorso anno) nonchè al nuovo trattamento integrativo erogato (colonne 3 e 4) 
  • all'esenzione prevista per i ricercatori e docenti (colonna 5); 
  • all’esenzione riconosciuta per i lavoratori impatriati (colonna 6); 
  • alle misure a sostegno del lavoro percepite ai sensi del D.L. n. 18/2020, quali integrazione salariale, congedi parentali e cassa integrazione in deroga (colonne 7, 8 e 9). 

In particolare nelle nuove colonne bisogna indicare: 

  • colonna 5 “Esenzione ricercatori e docenti” l'ammontare delle somme che non concorrono a formare il reddito imponibile in quanto risulta applicabile l’“Esenzione per docenti e ricercatori” impatriati (90%). 
  • colonna 6 “Esenzione impatriati” l'ammontare delle somme che non concorrono a formare il reddito imponibile in quanto ricorre una delle fattispecie per le quali è prevista l’“Esenzione impatriati”.

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