Con la Sentenza n. 63/21/11 del 17 maggio 2011, la Commissione tributaria regionale del Veneto stabilisce che il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa a favore entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria. L’ufficio dell’Amministrazione Finanziaria, per effetto dei principi di collaborazione e buona fede previsti dallo Statuto, deve inoltre segnalare al contribuente le modalità per rendere possibile il recupero di imposte versate due volte. Se la posizione dell’Amministrazione finanziaria, a tal proposito, resta ancorata alla possibilità di presentare l’integrativa a favore entro l’anno successivo, la giurisprudenza di merito si esprime spesso in senso contrario, concedendo come in questo caso più tempo per il contribuente per correggere la dichiarazione.
La dichiarazione integrativa a favore ammessa nei quattro anni
21 Giugno 2011 in Notizie FiscaliFonte: Il Sole 24 Ore
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