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Imposta piattaforme marine: ecco il codice tributo per versare ai Comuni

13 Giugno 2022 in Notizie Fiscali

Con Risoluzione n 27 del 10 giugno 2022 le Entrate istituiscono il codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) (articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157).

L’articolo 38, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevede che a decorrere dall'anno 2020 è istituita l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.

Si precisa che l'imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille ed è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille.

Si dispone inoltre che i comuni cui spetta il gettito dell’IMPI sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e in particolare il decreto del 28 aprile 2022.

Lo stesso decreto ha previsto che ai comuni è attribuito il gettito dell’IMPI versato negli anni 2020 e 2021 e riferito alla quota dell’imposta spettante ai comuni stessi, ripartito sulla base dei dati acquisiti dai soggetti passivi che hanno versato il tributo negli anni 2020 e 2021. 

Tali soggetti inviano tramite pec al Ministero dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, le informazioni relative alla base imponibile e all’imposta versata per gli anni 2020 e 2021 relativamente a ciascuna piattaforma e ciascun terminale di rigassificazione del gas naturale, elencati nelle Tabelle di cui all’articolo 2. 

A seguito della comunicazione nei successivi trenta giorni, Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze comunica al Ministero dell’interno l’ammontare del gettito relativo agli anni 2020 e 2021 da attribuire a ciascun comune nell’ambito delle risorse riassegnate, per gli anni 2020 e 2021.

Il decreto ha stabilito inoltre che a  decorrere  dall'anno  2022,  il  versamento   dell'IMPI è effettuato direttamente  allo  Stato  e  ai comuni  individuati.

Tanto premesso per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell'IMPI a favore dei comuni cui spetta il gettito dell’imposta derivante dall’applicazione dell’aliquota del 3 per mille e le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, derivanti dallo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione svolte dai comuni cui spetta, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 38, il relativo gettito, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “3971” denominato “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – COMUNE”;
  •  “3972” denominato “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”; 
  • “3973” denominato “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”.

Resta fermo l’utilizzo del codice tributo già istituito con risoluzione n. 77/E del 2 dicembre 2020, per il versamento della quota riservata allo Stato: 

  • “3970” denominato “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – STATO”.

Si precisa che, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta. 

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:

  • nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it; 
  • barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento; 
  • barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto; 
  • barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”;
  • nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili; 
  • nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata. 

Si specifica che nel compilare il campo relativo al “codice ente/codice comune” si deve fare esclusivo riferimento ai codici catastali dei comuni individuati dal decreto emanato ai sensi dell’articolo 38, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2019, rappresentato all’attualità dal citato decreto del 28 aprile 2022. 

Attenzione al fatto che tali codici catastali devono essere utilizzati, in luogo del codice generico “Z999” specificato nella risoluzione n. 77/E del 2 dicembre 2020, anche in corrispondenza del codice tributo “3970”, relativo al versamento della quota riservata allo Stato. 

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