Secondo la Circolare n. 11/E del 16 Febbraio dell’Agenzia delle Entrate le nuove disposizioni della manovra d’estate, riguardanti l’accertamento in materia di Iva e di imposte dirette per i trasferimenti immobiliari sono retroattive in quanto procedimentali, mentre per la precedente circolare n. 6/E del 2007 le disposizioni sull’applicazione dell’imposta di registro per i trasferimenti immobiliari, introdotte dalla stessa manovra, non sono retroattive. Per effetto delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 223/2006 è stata stabilita la possibilità di rettifica Iva, nel caso di trasferimento di un immobile, sulla base del valore normale di quest’ultimo. Valore normale che non può, comunque, risultare inferiore all’ammontare del mutuo o del finanziamento. Per le imposte dirette il riferimento al valore normale è all’art. 9 del Tuir.
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