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Il credito del professionista che si insinua al passivo

25 Ottobre 2022 in Notizie Fiscali

Con Risposta a interpello n 521 del 19 ottobre 2022 le Entrate chiariscono dubbi sulla compensazione del credito erariale verso la massa con il debito tributario verso il fallito (Articolo 56, comma 1, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

In particolare e sinteticamente viene specificato che il credito IVA derivante dalle fatture emesse dai professionisti in occasione del riparto può essere compensato con i debiti tributari della procedura, fatto salvo il procedimento civilistico a tutela della par condicio creditorum. 

L'istante in amministrazione straordinaria dichiarata insolvente con sentenza e successivo avvio della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, riferisce di aver assolto tutti i debiti tributari ritualmente ammessi al passivo, come da piano di riparto reso esecutivo nel 2022. 

Il medesimo piano di riparto ha, altresì, disposto il pagamento dei crediti professionali ammessi al passivo: 

  • in via privilegiata, in base all'articolo 2751-bis, n. 2, del codice civile, per la totalità degli onorari;
  • in via chirografaria per il 39% della relativa Iva e contributi. 

A parere dell'istante, l'IVA recata dalle fatture emesse dai professionisti in occasione del riparto, al momento del pagamento dell'onorario, costituisce un credito utilizzabile in detrazione. 

Ciò premesso, chiede chiarimenti in ordine all'«applicazione dell'istituto della compensazione tributaria tra debiti e crediti sorti dopo la dichiarazione di insolvenza, ma riferiti ad attività del fallito "trascinata" successivamente a tale evento, in ragione dell'esigenza di chiarire come l'attività del soggetto fallito "trascinata" dopo la sentenza di fallimento debba intendersi sia con riferimento alle operazioni attive che con riferimento alle operazioni passive ai fini IVA» 

Il credito del professionista che si insinua al passivo

Le Entrate rispondono al quesito richiamando la Risoluzione 3 aprile 2008, n. 127/E, che con riferimento alla fatturazione delle prestazioni professionali nell'ambito delle procedure concorsuali, ha chiarito che «dal punto di vista degli adempimenti fiscali, il professionista che si insinua al passivo nell'ambito di una procedura concorsuale, è portatore di un credito complessivo per prestazioni professionali, composto da imponibile ed imposta sul valore aggiunto, elementi strettamente collegati tra loro da un nesso inscindibile. Ne consegue che se il piano di riparto, approvato dal giudice fallimentare, dispone il pagamento parziale del credito riguardante le prestazioni professionali rese ante fallimento, ancorché lo stesso faccia riferimento alla sola voce imponibile iscritta tra i crediti privilegiati, sotto il profilo fiscale, i professionisti emetteranno fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore, dal quale andrà scorporata l'Iva relativa»

In altre parole, se l'importo liquidato dal giudice fallimentare risulta inferiore all'ammontare complessivo del credito professionale, comprensivo dell'IVA, il professionista al momento dell'emissione della fattura deve ridurre proporzionalmente la base imponibile e la relativa imposta.

Nel caso di specie, l'istante ritiene che in capo alla procedura debba ammettersi la detraibilità dell'IVA esposta nelle fatture emesse dai professionisti in occasione del riparto.

Si evidenzia tuttavia come la detraibilità dell'imposta sia consentita soltanto a condizione e nella misura in cui la componente IVA delle fatture in esame sia stata correttamente ricalcolata in conformità alle indicazioni di prassi sopra illustrate, e cioè attraverso lo scorporo dell'imposta dall'importo complessivo che i professionisti hanno ricevuto dal commissario straordinario.

Diversamente, l'esercizio del diritto alla detrazione verrà ammesso solo previa "rettifica" da parte dei professionisti delle fatture emesse, con le modalità ed i termini previsti per l'emissione di note di variazione dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA) o, in alternativa, a seguito di regolarizzazione da parte del commissario straordinario delle fatture irregolari ricevute, avvalendosi della procedura disciplinata dall'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Compensazione credito erariale verso la massa con il debito tributario verso il fallito

L'articolo 56, comma 1, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 stabilisce che «I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento». 

Ai fini di individuare l'esatto ambito applicativo della norma occorre distinguere le posizioni debitorie e creditorie riconducibili alle operazioni svolte da e nei riguardi del fallito, rispetto a quelle sorte in occasione o in funzione della procedura concorsuale.

La compensazione contemplata dalla predetta norma opera, infatti, se eccepita, esclusivamente con riferimento alle posizioni debitorie e creditorie riconducibili al fallito e, dunque, "generate" in un momento antecedente alla data di apertura della procedura concorsuale.

Affinché possa operare la compensazione agli effetti di cui all'articolo 56, comma 1, della Legge Fallimentare, è dunque necessario che ricorra l'anteriorità, rispetto alla data di apertura della procedura concorsuale, del fatto genetico dei rispettivi debiti e crediti ed il rapporto di reciprocità tra le contrapposte obbligazioni. 

Sul piano generale, si evidenzia come, nel caso di specie, i debiti comprovati dalle fatture emesse dai professionisti al momento del pagamento dell'onorario risultino connessi a prestazioni geneticamente riconducibili all'attività dell'istante antecedente l'apertura della procedura concorsuale. 

Lo stesso dicasi per il credito IVA, sorto per effetto delle predette prestazioni dopo l'avvio della procedura, in occasione del riparto. 

Detto credito, trovando la sua causa genetica nella precedente attività dell'istante, è quindi compensabile, in rapporto di reciprocità con le posizioni debitorie del pari geneticamente antecedenti l'apertura della procedura e, dunque, con i debiti tributari pregressi eventualmente non assolti. 

Tuttavia, l'istante afferma che il carico tributario pregresso è già stato estinto, sicché occorre chiarire se detta circostanza obblighi l'istante a chiedere il rimborso del credito IVA o se, invece, sia possibile compensare l'imposta con eventuali crediti vantati dall'erario nei confronti della procedura.

Si ritiene che, nel caso di specie, il credito IVA recato dalle fatture emesse dai professionisti in occasione del riparto possa essere compensato con i debiti tributari della procedura fatto salvo il procedimento civilistico a tutela della "par condicio creditorum". 

In alternativa, resta salva la facoltà di chiedere il rimborso del credito IVA al verificarsi dei presupposti di cui all'articolo 30 del decreto IVA. 

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