Con la risoluzione 113/E del 29 novembre 2011 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’attività di mediazione, ossia di assistenza alle parti nelle controversie in materia civile o commerciale, è una prestazione di servizi per cui si qualifica come attività organizzata di impresa . Anche nel caso venga svolta da organismi interni ad un Consiglio o autonomi essa è rilevante ai fini fiscali, sia delle imposte dirette che dell’IVA .
LAVORO » Lavoratori autonomi » Professione Avvocato
I proventi per attività di mediazione di Ordini ed enti autonomi costituiscono reddito d’impresa
30 Novembre 2011 in Notizie FiscaliArgomenti correlati
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