Alle cessioni di “fruttosio chimicamente puro” si applica ora l’aliquota Iva al 21%, anziché al 10%. A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 79/E di ieri 24 luglio, tenendo conto del parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane. Le Entrate modificano, così, la propria posizione rispetto a quanto affermato in passato nella Risoluzione n. 422/E/2008. Le Dogane hanno, infatti, rivisto il precedente parere inserendo il “fruttosio chimicamente puro” in un nuovo inquadramento merceologico (voce 2943 -910 della Tariffa doganale), che non sembra riconducibile ad alcun punto della tabella A, parte II e III, allegate al decreto Iva. Da ciò deriva l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 21%.
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