La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15741 depositata ieri 19 settembre 2012, ha affermato che l’onere della prova è a carico del contribuente se vuole detrarre l’Iva in presenza di fatture soggettivamente inesistenti. Il caso affrontato riguardava una società a cui veniva contestata la detrazione dell’Iva per acquisti di beni, in quanto collegati ad operazioni soggettivamente inesistenti fatturate da società cartiere interponendosi tra i reali fornitori esteri e le società acquirenti. Quanto affermato dalla Cassazione pare, tuttavia, non tenere conto del più recente orientamento della Corte di Giustizia Ue in merito ( sentenza 21 giugno 2012, cause riunite C 80/11 e C142/11), secondo il quale, per negare il diritto alla detrazione dell’Iva, deve essere il Fisco a provare il coinvolgimento dell’acquirente cui viene rettificata l’Iva detratta.
Frodi carosello: per la Cassazione, onere della prova in capo al contribuente
20 Settembre 2012 in Notizie FiscaliFonte: Il Sole 24 Ore
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