Nella Risoluzione n. 67/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per vettori e spedizionieri è ammessa la conservazione sostitutiva (ai sensi del Dm 23/01/2004) annuale anziché secondo il termine quindicinale di fatture accompagnatorie e documenti di trasporto delle merci nonché l’utilizzo della posta elettronica e sistemi informatici per la trasmissione al destinatario previo accordo con il mittente. L’Agenzia ricorda poi che la Finanziaria 2008 ha previsto che per i documenti contabili e fiscali diversi dalle fatture il processo di conservazione sostitutiva deve concludersi non oltre tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale.
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