L’Enea, con la Faq n. 37 pubblicata sul proprio sito, ha fornito indicazioni sulla detrazione Irpef del 65% relativa alle spese volte al risparmio energetico dell’edificio. In particolare, ha precisato che le spese per l’installazione di caldaie a condensazione in sostituzione di un caminetto e una stufa a legna. In linea generale, non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. In ogni caso, oltre a questa condizione, un edificio, per fruire delle detrazioni, deve essere esistente (risultare accatastato) e avere un impianto di riscaldamento funzionante.
Detrazione 65%, i chiarimenti dell’ENEA su caminetti e stufe a legna
23 Ottobre 2013 in Notizie FiscaliFonte: Enea
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