L’emendamento al decreto legge n. 40/2010 stabilisce che sarà possibile chiudere le liti tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione e alla commissione tributaria centrale. A condizione però che l’Amministrazione Finanziaria sia risultata soccombente in tutte e due i gradi del giudizio precedenti e con il versamento del 5% del valore dell’imposta contestata. Per determinare il valore della lite pendente in Cassazione bisogna fare riferimento all’importo dell’imposta che aveva formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo (articolo 16, comma 3, legge n. 289/2002).
Argomenti correlati
Notizie Fiscali
- Esterometro: abolito dalla Legge di Bilancio 2021
- Costi chilometrici di auto e moto: pubblicate le tabelle ACI 2021
- Costi manutenzione Auto indeducibili senza targa in fattura: a dirlo la Cassazione
- altri...
Normativa
- Quadro RR 2020 Commercianti e Gestione separata: istruzioni
- Contributo a fondo perduto COVID-19: i chiarimenti dell’Agenzia
- Malattia e maternita 2020 per dipendenti e autonomi
- altri...
Speciali
- Agevolazioni assunzioni 2020: i bonus in tempo di COVID
- Codice della Strada: cosa cambia col decreto “semplificazioni”
- IVA disabili: aliquota agevolata per auto, ausili tecnici e informatici
- altri...