Il Decreto liberalizzazioni (D.L. n. 1 del 24.01.2012), all’art. 93, ha modificato l’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, stabilendo che, in caso di accertamento o rettifica Iva, è concesso al cedente/prestatore di esercitare il diritto di rivalsa dell’IVA nei confronti del cessionario/committente (in passato non ammessa). La rivalsa è consentita a condizione che il cedente/prestatore abbia versato l’imposta o la maggiore imposta accertata, le sanzioni e i dovuti interessi. Il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione al massimo con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui ha corrisposto al cedente/prestatore l’imposta o la maggiore imposta addebitata a titolo di rivalsa alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria. In tal modo, l’Iva da accertamento o rettifica non rappresenta più un costo né per il fornitore né per il cliente, incentivando così la definizione delle controversie.
Decreto liberalizzazioni: rivalsa Iva anche con accertamento
31 Gennaio 2012 in Notizie FiscaliFonte: Il Sole 24 Ore
Argomenti correlati
Notizie Fiscali
- Liquidazione: il diritto al rimborso dei crediti erariali spetta a ogni ex socio
- Esterometro: abolito dalla Legge di Bilancio 2021
- Costi chilometrici di auto e moto: pubblicate le tabelle ACI 2021
- altri...
Normativa
- Quadro RR 2020 Commercianti e Gestione separata: istruzioni
- Contributo a fondo perduto COVID-19: i chiarimenti dell’Agenzia
- Malattia e maternita 2020 per dipendenti e autonomi
- altri...
Speciali
- Bonus bebè (assegno natalità) prorogato per il 2021: le istruzioni
- Agevolazioni assunzioni 2020: i bonus in tempo di COVID
- Codice della Strada: cosa cambia col decreto “semplificazioni”
- altri...