Con la Sentenza n. 531/2011, la Commissione tributaria provinciale di Roma, sezione XXXV ha stabilito che i costi da reato sono indeducibili solo per le imposte sui redditi, mentre sono deducibili per l’Iva e l’Irap. Secondo la Commissione, la norma sull’indeducibilità dei costi da reato si riferisce alle sole imposte sui redditi, e data la sua funzione di sanzione impropria e pertanto di stretta interpretazione, non è applicabile in via analogica ad altri tributi, come l’Iva e l’Irap.
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