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Corsi di nuoto erogati da ASD: quando spetta l’esenzione IVA

28 Luglio 2022 in Notizie Fiscali

Con Risposta a interpello n 393 del 27 luglio 2022 le Entrate si occupano di fornire chiarimenti su trattamento IVA applicabile ai corsi di nuoto impartiti da un'Associazione sportiva dilettantistica. Articolo 10, n. 20) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Le Entrate sinteticamente chiariscono che ai corrispettivi percepiti dall'ASD a fronte dei corsi di nuoto in argomento, si applica l'IVA nella misura ordinaria del 22 per cento. 

La ASD spiega che è stata riconosciuta come persona giuridica con decreto e risulta iscritta nel registro provinciale delle persone giuridiche

Essa, inoltre, fa presente di avere quale scopo principale lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del nuoto e del triahtlon

Nell'ambito della sua attività, impartisce, principalmente a bambini, corsi di vari livelli sull'apprendimento delle basi e delle tecniche del nuoto; e a tal fine ha ottenuto dalla Federazione Italiana Nuoto, per la stagione 2021/2022, la licenza d'esercizio di scuola nuoto federale presso l'impianto.

Ciò posto, l'ASD chiede di conoscere il corretto trattamento tributario, agli effetti dell'IVA, applicabile ai corrispettivi percepiti per lo svolgimento della suddetta attività di formazione. 

Con riferimento alla fattispecie in esame le Entrate si rifanno alle conclusioni dell'Avvocato generale concernenti una sentenza relativa ai corsi di scuola guida, richiamate peraltro nella risposta n. 162 del 1 giugno 2020, secondo cui "le lezioni di scuola guida per l'ottenimento della patente di guida per la categoria C1 potrebbero essere considerate come formazione professionale se il giudice nazionale stabilisse, ad esempio, che tale formazione sia rivolta a coloro che intendono esercitare un'attività nel settore dei trasporti di merci su strada e costituisca parte integrante della formazione di queste persone". 

Alle medesime conclusioni è giunta la suddetta Corte con riferimento agli insegnamenti della vela, pur non negando l'importanza delle conoscenze trasmesse nell'ambito di detto insegnamento (cfr. ordinanza del 7 ottobre 2019, causa C-47/19).

Al riguardo l'Agenzia, con la risposta n. 162 del 1 giugno 2020, ha precisato che, in merito alle lezioni di volo impartite da una scuola di volo per piloti in ambito civile e commerciale, "(…) al pari dell'insegnamento della guida automobilistica, i corsi di volo rappresentano, in via generale, un insegnamento di tipo specialistico, imponibile IVA, dal cui ambito è possibile escludere, per assoggettarli al regime di esenzione, solo i corsi finalizzati all'ottenimento della licenza di pilota commerciale e quella di pilota di linea in quanto finalizzati a svolgere l'attività professionale di pilota. 

Tali corsi in sostanza possiedono di per sé le caratteristiche per essere ricondotti nell'ambito della formazione professionale (esente da IVA) perché volti a trasmettere conoscenze utilizzate esclusivamente ai fini dello svolgimento professionale dell'attività di pilota. (…) Diversamente, l'insegnamento finalizzato all'ottenimento della licenza di pilota privato, avendo uno scopo meramente ricreativo o sportivo, va considerato di tipo specialistico, come tale imponibile IVA con aliquota ordinaria (…)". 

Con riferimento alle lezioni di nuoto, sotto il profilo oggettivo, in accordo alle indicazioni della Corte di Giustizia UE sopra illustrate, è necessario accertare se l'insegnamento del nuoto possa essere o meno riconducibile nell'ambito della nozione di "insegnamento scolastico o universitario", contenuta nella richiamata disposizione di cui all'articolo 132 della citata direttiva 2006/112/CE e, di conseguenza, possa ritenersi applicabile la citata disposizione di esenzione di cui all'articolo 10, del DPR n. 633 del 1972. 

Al riguardo, la suddetta Corte, nella citata sentenza causa C-373/19, emanata nel 2021, vertente proprio su tale specifico argomento, ha statuito, tra l'altro, che "l'insegnamento del nuoto, impartito da una scuola di nuoto nei confronti principalmente di bambini e diretto all'apprendimento delle basi e delle tecniche della disciplina del nuoto, presenti un'indubbia importanza e persegua un obiettivo di interesse pubblico, esso costituisce comunque un insegnamento specialistico ed impartito ad hoc, che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l'insegnamento scolastico o universitario". In sostanza, la citata sentenza ribadisce quanto già precisato in materia di insegnamento della guida automobilistica e della vela, ovvero che la locuzione "insegnamento scolastico o universitario" di cui al richiamato articolo 132 della suddetta direttiva, ai fini del regime IVA, deve riferirsi a "un sistema integrato di conoscenze e competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all'approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti" e, conseguentemente, " la nozione di insegnamento scolastico o universitario , ai sensi dell'articolo 132, paragrafo1, lettere i) e j) della direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l'insegnamento del nuoto impartito da una scuola di nuoto". 

Peraltro, i predetti corsi non possono essere considerati quali servizi di formazione o riqualificazione professionale, nell'accezione sopra evidenziata, piuttosto hanno uno scopo meramente ricreativo o sportivo. 

Alla luce delle considerazioni suddette l'agenzia ritiene che i corsi di nuoto impartiti dall'ASD istante, prevalentemente a bambini, non possano essere riconducibili nell'ambito dell'esenzione dall'IVA, in quanto, fermo restando l'eventuale sussistenza del requisito soggettivo di scuola di nuoto riconosciuta dalla Federazione di competenza, risulta carente del presupposto oggettivo che concerne la definizione e la qualificazione della nozione "di insegnamento scolastico o universitario", come emerge dalla citata giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. 

Ne consegue che, ai corrispettivi percepiti dall'istante a fronte dei corsi di nuoto in argomento, si applica l'IVA nella misura ordinaria del 22 per cento.

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