In una direttiva ai propri uffici del 14 agosto 2013 l’Agenzia delle entrate ha chiarito le modalità di riconoscimento dei crediti dei contribuenti derivanti da dichiarazioni omesse. Riprendendo il contenuto della circolare 21 del 25 giugno scorso , si ribadisce che in caso di compensazione già effettuata non è necessario versare la somma e successivamente chiedere il rimborso , come previsto in precedenza, ma si applicano i principi dell’autotutela, senza limiti di tempo. Già con l’avviso bonario quindi i contribuenti vanno avvertiti dell possibilità di dimostrare l’esistenza del credito per vederlo riconosciuto immediatamente, fatte salve le minisanzioni i e gli interessi dovuti.
Compensazione crediti non dichiarati: indicazioni dell’Agenzia agli uffici
20 Agosto 2013 in Notizie FiscaliFonte: Il Sole 24 Ore
Argomenti correlati
Notizie Fiscali
- Assemblee societarie: Assonime si pronuncia su modifiche al Milleproroghe
- I costi da sostenere per il deposito dei Bilanci in Camera di Commercio nel 2021
- Liquidazione: il diritto al rimborso dei crediti erariali spetta a ogni ex socio
- altri...
Normativa
- Dichiarazione Società di Persone 2021: approvato il modello con le relative istruzioni
- Quadro RR 2020 Commercianti e Gestione separata: istruzioni
- Malattia e maternita 2020 per dipendenti e autonomi
- altri...
Speciali
- Holding finanziarie ed industriali. Valutazioni sul bilancio: asset test
- Bonus bebè (assegno natalità) 2021: le istruzioni
- Codice della Strada: cosa cambia col decreto “semplificazioni”
- altri...