L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri 20 dicembre 2012 la circolare n. 47/E, in merito alla “cedolare secca” e alla “remissione in bonis”. In particolare, la Circolare precisa che si può applicare l’istituto della “remissione in bonis” in caso di tardiva presentazione del modello 69, purché tale condotta non si configuri come un mero ripensamento del contribuente. Pertanto, chi ha effettuato il versamento dell’imposta di registro, anche se in un’unica soluzione, prima di esercitare l’opzione per il regime della cedolare secca, non è ammesso a questa particolare forma di “ravvedimento” in quanto ha già manifestato una volontà precisa. Analogamente, non può beneficiare dell’istituto della remissione in bonis per l’anno in corso il contribuente che, pagando annualmente l’imposta di registro, l’abbia già versata regolarmente, senza effettuare la scelta nei termini previsti.
FISCO » IRPEF » Cedolare secca
Cedolare secca, “remissione in bonis” ammessa se comportamento coerente
21 Dicembre 2012 in Notizie FiscaliFonte: Fisco Oggi
Argomenti correlati
Notizie Fiscali
- Cedolare secca: spetta anche se il canone da patto territoriale è ridotto causa covid
- Cedolare secca contratti 2019 dei negozi possibile anche in sede di proroga
- Comuni con eventi calamitosi: cedolare secca al 10% nel Milleproroghe
- altri...
Normativa
- Sviluppo del turismo e misure per le imprese culturali e creative: bozza del ddl
- Locazioni: approvato il nuovo Modello RLI da utilizzare a partire da oggi
- Locazioni brevi: disponibile il codice tributo per versare le ritenute
- altri...
Speciali
- Dichiarazione dei redditi 2020: guida alle locazioni brevi
- Cedolare secca 2020: calcolo per la convenienza
- Cedolare secca sugli affitti 2020: ecco come funziona
- altri...