La Cassazione civile, sez. lavoro, 10 settembre 2013, n. 20697 ha stabilito che è inammissibile il ricorso proposto personalmente da un praticante avvocato al Consiglio nazionale forense o da chi non è avvocato, col quale si censurava un provvedimento, emesso dal Consiglio dell’ordine territoriale, di cancellazione dal registro speciale dei praticanti a causa dell’interruzione ultrasemestrale della pratica .Analogamente a quanto disposto in tema di procedimento disciplinare, infatti, la possibilità di proporre ricorso al Consiglio nazionale forense o alle Sezioni Unite della Corte di cassazione da parte di soggetto non iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori presuppone pur sempre che si tratti di soggetto iscritto almeno all’albo degli avvocati, poiché, in mancanza di tale condizione, il ricorrente è privo dello "ius postulandi" indispensabile per stare in giudizio di persona
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Cassazione: il ricorso del praticante al Consiglio nazionale è inammissibile
7 Ottobre 2013 in Notizie FiscaliFonte: Fisco e Tasse
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