L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 18/E del 22 febbraio 2012, ha chiarito che gli immobili abitativi inequivocabilmente utilizzati nell’ambito di un’attività di tipo ricettivo (gestione di case vacanza, affitta camere, residence, b&b, agrituirismi, eccetera) che comporti l’effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ad Iva, vanno trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, come fabbricati strumentali per natura. Di conseguenza, l’Iva assolta per il loro acquisto, la loro locazione (anche finanziaria) e la loro manutenzione è detraibile.
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