Con la Risoluzione n. 105/E del 31.10.2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile rinunciare all’agevolazione “prima casa”, senza incorrere nell’applicazione di sanzioni, se il richiedente non riesce a trasferire la residenza nel comune in cui è situato l’immobile entro il termine di 18 mesi dalla data dell’atto di acquisto dell’abitazione. Non è possibile, invece, rinunciare volontariamente all’agevolazione nel caso in cui risultino assenti i requisiti di cui si è dichiarato il possesso al momento dell’acquisto, posto che in tal caso la dichiarazione, fatta al momento della compravendita, risulterebbe mendace.
Agevolazione prima casa: possibile rinunciare al trasferimento senza sanzioni
2 Novembre 2011 in Notizie FiscaliFonte: Il Sole 24 Ore
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