Il d.lgs. 39/2010 ha abolito il registro del revisore imponendo come nuovo obbligo, in capo al revisore, la conservazione per dieci anni dei documenti relativi alla sua attività. L’Assonime, a tal proposito, osserva che mentre il registro era di proprietà della società revisionata, i documenti di lavoro sono del professionista incaricato alla revisione. Secondo l’Assonime, quindi, la nuova norma comporta l’inaccessibilità per i soci, amministratori e terzi alle informazioni contenute nei documenti e nelle carte di lavoro del revisore.
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